Come anticipato in questa rubrica in data 20 maggio, il DL 17 maggio 2022 n. 50 “Decreto Aiuti” prevedeva il riconoscimento di una indennità
una tantum di Euro 200,00 ad alcune categorie di lavoratori tra cui gli Incaricati alle vendite a domicilio.
Con la recente Circolare n. 73 del 24-06-2022, INPS fornisce le istruzioni applicative.
Per gli Incaricati che avevano già beneficiato delle indennità previste dal DL 41/2021 e dal DL 73/2021, l’indennità
una tantum di Euro 200,00 sarà erogata d’ufficio dall’INPS, senza dover fare domanda, con le medesime modalità di pagamento delle suddette indennità COVID-19 già riconosciute. Tale indennità verrà erogata a partire dal mese di giugno.
Per gli Incaricati che non hanno beneficiato delle precedenti indennità, per accedere a questa nuova indennità
una tantum di Euro 200,00, dovranno fare domanda all’INPS.
I requisiti per poter richiedere l’indennità sono: aver prodotto, nell’anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro ed essere iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Questi Incaricati dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale
web dell’Istituto. La domanda potrà essere presentata a partire dal 20 giugno 2022 fino al 31 ottobre 2022. L’indennità verrà erogata a partire dal mese di ottobre.
Si precisa che detta indennità
una tantum non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986, per la stessa non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa e l’indennità di cui alla presente circolare può essere corrisposta una sola volta a ciascun soggetto avente diritto.
Qui la Circolare INPS n. 73 del 24-06-2022:
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%2073%20del%2024-06-2022.htm