Regole in vigore dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021
Come previsto dal Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127, l’articolo 3 c.1, stabilisce genericamente che “a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19”.
Di conseguenza, gli Incaricati occasionali o abituali che svolgono la propria attività lavorativa “presso il domicilio del Consumatore finale o nei locali nei quali il Consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago” hanno l’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, il certificato verde.
Sono esclusi dall’obbligo solo gli Incaricati che sono in possesso di apposita certificazione di esenzione dal vaccino per motivi di salute.
Il privato che riceve nella propria abitazione l’Incaricato ha la facoltà ma non l’obbligo di verifica del Green Pass.
Se l’Incaricato organizza presso la propria abitazione (o se ha un proprio ufficio) una dimostrazione, un party o una presentazione dell’attività, ha l’obbligo di avere il Green Pass.
Le Aziende di Vendita Diretta non hanno l’obbligo di verificare il possesso del Green Pass dei loro Incaricati a meno che questi non si rechino nei loro uffici.