Informiamo che anche nel “Decreto Sostegni Bis” – Decreto Legge - 25 maggio 2021, n. 73 - Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali - (21G00084) pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.123 del 25-05-2021. Note: entrata in vigore del provvedimento: 26/05/ per quanto riguarda gli Incaricati alle Vendite a domicilio, l’Art. 42 prevede una ulteriore indennità onnicomprensiva pari ad euro 1.600.
Nello specifico:
Art. 42 Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo
1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69, è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a euro 1.600.
3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a euro 1.600:
d) Incaricati alle Vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto (26 maggio 2021) e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
7. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'INPS entro il 31 luglio 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
8. Le indennità di cui ai commi da 1 a 7 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 750,4 milioni di euro per l'anno 2021.
Supponiamo che, come per lo scorso Decreto Sostegni, INPS provvederà in automatico alla liquidazione dell’indennità a coloro che ne hanno già beneficiato in passato, tuttavia restiamo in attesa delle istruzioni anche per permettere di richiedere il sostegno a coloro che non hanno già ricevuto in automatico le precedenti indennità.