Torna indietro

AVEDISCO - in supporto degli Incaricati alla Vendita

Prosegue il nostro supporto agli Incaricati alla Vendita, anche nel “Decreto Sostegni Bis” è prevista un’indennità onnicomprensiva una tantum di 1.600 euro

26 maggio 2021
AVEDISCO - in supporto degli Incaricati alla Vendita
Informiamo che anche nel “Decreto Sostegni Bis” – Decreto Legge - 25 maggio 2021, n. 73 - Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali - (21G00084) pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.123 del 25-05-2021. Note: entrata in vigore del provvedimento: 26/05/  per quanto riguarda gli Incaricati alle Vendite a domicilio, l’Art. 42 prevede una ulteriore indennità onnicomprensiva pari ad euro 1.600.
 
Nello specifico:
 
Art. 42 Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo
 
1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10, commi da  1  a  9,  del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.69,  è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a euro 1.600. 
 
3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno  cessato,  ridotto  o sospeso  la  loro  attività  o  il  loro  rapporto  di  lavoro,   è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a euro 1.600:
 
d) Incaricati alle Vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e  titolari di partita  IVA  attiva,  iscritti  alla  Gestione  separata  di  cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  alla data di entrata in vigore del presente  decreto (26 maggio 2021)  e  non  iscritti  ad altre forme previdenziali obbligatorie.
 
 4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 
    a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo  13,  comma  4,  del  decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
    b) titolari di pensione. 
 
7. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra  loro cumulabili e  sono  invece cumulabili  con  l'assegno  ordinario  di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. La domanda  per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5  e  6  è  presentata  all'INPS entro il 31 luglio 2021 tramite modello di  domanda  predisposto  dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità  stabilite  dallo stesso. 
 
8. Le indennità di cui ai commi da  1  a  7  non  concorrono  alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono  erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 750,4  milioni  di  euro per l'anno 2021.
 
Supponiamo che, come per lo scorso Decreto Sostegni, INPS provvederà in automatico alla liquidazione dell’indennità a coloro che ne hanno già beneficiato in passato, tuttavia restiamo in attesa delle istruzioni anche  per permettere di richiedere il sostegno  a coloro che non hanno già ricevuto in automatico le precedenti indennità.
 

Altre notizie che potrebbero interessarti

22 novembre 2024 Leggi la notizia

Beatrice Nelson-Beer – nuovo Presidente di Seldia - The European Direct Selling Association

Leading the Future. Seldia elegge il nuovo Presidente e il nuovo Consiglio Direttivo
11 novembre 2024 Leggi la notizia

AVEDISCO, risultati positivi per il primo semestre del 2024

Vendita Diretta in Italia: un settore stabile e in continua espansione
10 ottobre 2024 Leggi la notizia

Workshop congiunto AVEDISCO - Univendita

Evoluzione normativa e fiscalità nella Vendita Diretta
Cliccando su “Accetta tutti i cookie”, viene accettata la memorizzazione, sul dispositivo, dei cookie che servono a migliorare la navigazione del sito e ad analizzarne l'utilizzo. Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo alle impostazioni.

Chiudendo questo banner si accettano unicamente i cookies tecnici necessari all’utilizzo del sito

Maggiori informazioni