Evidenziamo agli Incaricati alla Vendita delle nostre Aziende Associate il Messaggio INPS n. 1452 dell’8 aprile 2021 - Liquidazione dell’indennità di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni).
Come abbiamo già segnalato nella nostra precedente notizia
https://www.avedisco.it/it-IT/Notizie/Notizie/2021/AVEDISCO-in-supporto-degli-Incaricati-alla-Ven-(2).aspx
l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore dei soggetti già beneficiari delle indennità di cui all’articolo 15 e 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Tra le categorie di lavoratori interessate dal richiamato articolo 10, comma 1, del Decreto Sostegni ci sono gli Incaricati alle vendite a domicilio.
In attuazione della disposizione sopra richiamata, si precisa che INPS ha provveduto centralmente alla liquidazione dell’indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore di tutti i lavoratori già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del citato decreto-legge n. 137/2020, appartenenti alle categorie interessate.
Considerato che il comma 7 dell'articolo 10 del Decreto Sostegni prevede che la domanda per l’indennità debba essere presentata all'INPS - in base a un modello predisposto dall'Istituto e secondo le modalità di presentazione stabilite dallo stesso - restiamo in attesa delle istruzioni per permettere a coloro che non hanno già ricevuto in automatico l’indennità, di poterla richiedere.
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