Informiamo che anche nel “Decreto Sostegni” - Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (21G00049) pubblicato in
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.70 del 22.03.2021 ed entrato in vigore il 23.03.2021 – è prevista un’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro per gli Incaricati alla Vendita (in possesso dei requisiti sotto esposti)
Nello specifico:
Articolo 10 - Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport
1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articoli 15 (tra cui gli Incaricati alla Vendita) e 15-bis, del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a 2.400 euro.
3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:
d) Incaricati alle Vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 Marzo 2021) e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
7. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'INPS entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso (bisogna quindi attendere le istruzioni INPS).
8. Le indennità di cui ai precedenti commi non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l'anno 2021.
Per l’erogazione dell’indennità onnicomprensiva seguiranno nostri aggiornamenti non appena avremo la Circolare informativa INPS.
Qui il testo completo del Decreto Legge 22 marzo 2021, n.41: