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AVEDISCO - in supporto degli Incaricati alla Vendita

Continua il nostro supporto agli Incaricati alla Vendita, anche nel "Decreto Sostegni" è prevista un'indennità onnicomprensiva una tantum di 2.400 euro

23 marzo 2021
AVEDISCO - in supporto degli Incaricati alla Vendita
Informiamo che anche nel “Decreto Sostegni” - Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19. (21G00049) pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.70 del 22.03.2021 ed entrato in vigore il 23.03.2021 – è prevista un’indennità onnicomprensiva di 2.400 euro per gli Incaricati alla Vendita (in possesso dei requisiti sotto esposti)
Nello specifico:
 
Articolo 10 - Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello   spettacolo e dello sport
 
1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articoli 15 (tra cui gli Incaricati alla Vendita) e 15-bis, del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n.  137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a 2.400 euro.
 
3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato,  ridotto  o sospeso  la  loro  attività  o  il  loro  rapporto  di  lavoro,   è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:
 
d) Incaricati alle Vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e  titolari di partita  IVA  attiva,  iscritti  alla  Gestione  separata  di  cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto  1995,  n.  335,  alla data di entrata in vigore del presente  decreto (23 Marzo 2021)  e  non  iscritti  ad altre forme previdenziali obbligatorie.
 
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 
    a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente   senza diritto all'indennità di disponibilità ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  4,  del  decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
    b) titolari di pensione. 
 
7. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra  loro cumulabili e  sono  invece cumulabili  con  l'assegno  ordinario  di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. La domanda  per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5  e  6  è  presentata  all'INPS entro il 30 aprile 2021 tramite modello di  domanda  predisposto  dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità  stabilite  dallo stesso (bisogna quindi attendere le istruzioni INPS).
 
8. Le indennità di cui ai precedenti commi non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro per l'anno 2021.
 
Per l’erogazione dell’indennità onnicomprensiva  seguiranno nostri aggiornamenti non appena avremo la Circolare informativa INPS.
 
Qui il testo completo del Decreto Legge 22 marzo 2021, n.41:
 
 

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