Gli Incaricati che hanno già fruito della precedente indennità onnicomprensiva di euro 1000 di cui all’articolo 9 del Decreto-Legge n. 104 del 2020 “Decreto Agosto”, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità una tantum di cui all’articolo 15,comma 1, del Decreto Ristori, ma la relativa indennità, sempre di 1000 euro, sarà erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento dell’indennità onnicomprensiva di cui al citato articolo 9.
Gli Incaricati che non hanno già fruito della precedente indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 “Decreto Agosto” possono presentare domanda per la fruizione – in presenza dei requisiti come di seguito specificati – dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 15, comma 3, lettera d), del decreto Ristori.
L’articolo 15, comma 3, lettera d) prevede un’indennità onnicomprensiva di importo complessivo pari a 1.000 euro a favore dei lavoratori Incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
La richiamata disposizione, in particolare, prevede che possono accedere alla suddetta indennità i lavoratori Incaricati alle vendite a domicilio che possono fare valere per l’anno 2019 un reddito annuo - derivante dalle predette attività - superiore a 5.000 euro, che siano titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, alla data del 29 ottobre 2020, di entrata in vigore del decreto Ristori, e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Anche per i suddetti lavoratori Incaricati alle vendite a domicilio la norma prevede che – ai fini dell’accesso all’indennità di cui trattasi - gli stessi, alla data di presentazione della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente - e non siano altresì titolari di trattamento pensionistico diretto.
Detta indennità onnicomprensiva è erogata dall’INPS - secondo le modalità previste dalla circolare - e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Modalità di presentazione della domanda
Pur avendo l’articolo 15, comma 7 introdotto un termine di presentazione della domanda alla data del 30 novembre 2020, la natura di detto termine, su conforme parere ministeriale, è non decadenziale; pertanto, per consentire un adeguato tempo all’utenza e agli intermediari per presentare le domande per i nuovi beneficiari e nello stesso tempo consentire all’Istituto il pagamento di queste prestazioni entro la fine dell’anno corrente, sarà possibile presentare la domanda entro la data del 18 dicembre 2020.
Gli Incaricati potenzialmente destinatari della indennità di cui sopra, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.
In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:
- PIN INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre2020);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, l’indennità di cui alla presente circolare può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Il rilascio del nuovo servizio verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito.
Le tipologie di indennità onnicomprensive di cui all’articolo 15, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 137 del 2020 sono specificate nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19” presente sul sito internet dell’INPS.
Ricordiamo che l’indennità prevista per gli Incaricati è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità ed è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione NASpI, con l’indennità di disoccupazione DIS-COLL e con l’indennità di disoccupazione agricola. Viceversa, non è compatibile con il Reddito di emergenza e vi sono delle limitazioni per quanto riguarda la cumulabilità con il Reddito di cittadinanza.