Grazie all’attivo impegno della nostra Associazione è uscita la Circolare INPS con le istruzioni operative per permettere agli Incaricati di richiedere le indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Di seguito i punti che ci riguardano.
Per una lettura completa della Circolare INPS, si rimanda al sito INPS
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2067%20del%2029-05-2020.htm
Gli Incaricati alle Vendite a Domicilio, inquadrati secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, possono presentare la domanda all’INPS del sopraccitato beneficio rispettando le seguenti limitazioni:
- devono essere titolari di partita IVA.
- Reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad Euro 5.000,00 - corrispondente al 78% di Euro 6.410,00.
- Devono essere iscritti alla Gestione Separata alla data del 23.02.2020 in qualità di “parasubordinato”.
- Non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- Non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- Non devono essere titolari di pensione.
- Se appartengono a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità, in luogo del versamento dell’indennità si procede a integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. L’indennità non è compatibile con il reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello dell’indennità.
L’indennità non concorre alla formazione del reddito, è erogata dall’INPS previa domanda e pertanto non dovrà essere indicata in dichiarazione dei redditi.
Qualora l’Incaricato avesse tutti i requisiti per la domanda delle indennità, deve anche valutare se fa parte di un nucleo familiare che vuole richiedere il reddito di emergenza REM previsto dal DL Rilancio all’art. 82: al comma 3 si conferma che indennità e REM non sono fra loro compatibili.
Gli Incaricati che hanno intenzione di fare richiesta delle indennità, dovranno prima verificare che tutte le condizioni previste dalla circolare INPS n. 67 siano soddisfatte e poi inoltrare la domanda online tramite il sito dell’INPS.
La procedura può essere fatta direttamente da ciascun Incaricato tramite le credenziali di accesso personali rilasciate dalla procedura telematica dell’INPS o attraverso CAF/Patronati i quali si occupano di tutte le pratiche ai fini previdenziali.