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AVEDISCO - in supporto degli Incaricati alla Vendita

Continua il nostro supporto agli Incaricati alla Vendita, anche nel Decreto Ristori "Quater" è prevista un'ulteriore indennità di 1.000 euro

03 dicembre 2020
AVEDISCO - in supporto degli Incaricati alla Vendita
Informiamo che anche nel Decreto Ristori “Quater” - Decreto Legge  30 novembre 2020, n. 157 - Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - (20G00183) pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 30-11-2020 – è prevista un’ulteriore indennità di 1.000 euro per gli Incaricati alla vendita (in possesso dei  requisiti sotto esposti).
Nello specifico:
 
Articolo 6  -  Estensione dell’applicazione dell’Articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ad ulteriori attività economiche.
Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (contributo a fondo perduto) si applicano anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e abbiano dichiarato di svolgere come  attività prevalente una di quelle riferite ai  codici  ATECO riportati nell'Allegato 1 del presente decreto, dove sono presenti varie categorie di agenti e rappresentanti di commercio. 
Tra i codici ATECO ritroviamo il codice 46.19.01 “Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza la prevalenza di alcuno” che è riferito agli Incaricati Agenti che lavorano con aziende di vendita diretta, e il codice 46.19.02 “Procacciatori d’affari di vari prodotti senza la prevalenza di alcuno” che è codice generico a cui si riferiscono anche gli Incaricati abituali.
Chiaramente essendo già prevista una indennità specifica per la figura degli Incaricati alle Vendite a domicilio, vedi l’art. 9 dello stesso Decreto, il contributo a fondo perduto non riguarda la figura dell’Incaricato abituale. 
 
Articolo 9   -  Indennità per  i   lavoratori   stagionali   del   turismo,   degli   stabilimenti termali, dello spettacolo  e  degli  incaricati  alle vendite.
 
1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  è  erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a 1.000 euro.
 
3. E' riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso  la  loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
 
d) Incaricati alle Vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  con  reddito  annuo  2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva  e  iscritti  alla  Gestione  Separata  di  cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  alla data di entrata in vigore del presente  decreto (30 novembre 2020) e  non  iscritti  ad altre forme previdenziali obbligatorie.
 
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di  presentazione  della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo indeterminato,  diverso  dal  contratto    intermittente  di  cui  agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
 
8. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono  tra  loro cumulabili. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale  (INPS) entro il 15 dicembre 2020 tramite modello di domanda predisposto  dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite  dallo stesso.
 
9. Le indennità di cui al presente articolo  non  concorrono  alla formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS,  previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni di euro per l'anno 2020.
 
10. Le indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni  dalla  legge  13  ottobre 2020, n. 126, possono essere richieste, a pena  di  decadenza,  entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Per l'erogazione dell'indennità seguiranno nostri aggiornamenti non appena avremo informazioni da INPS.
 
Qui il testo completo del DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020, n. 157:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-30&atto.codiceRedazionale=20G00183&elenco30giorni=true
 

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