Informiamo che anche nel Decreto Ristori “Quater” - Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157 - Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - (20G00183) pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 30-11-2020 – è prevista un’ulteriore indennità di 1.000 euro per gli Incaricati alla vendita (in possesso dei requisiti sotto esposti).
Nello specifico:
Articolo 6 - Estensione dell’applicazione dell’Articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ad ulteriori attività economiche.
Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (contributo a fondo perduto) si applicano anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del presente decreto, dove sono presenti varie categorie di agenti e rappresentanti di commercio.
Tra i codici ATECO ritroviamo il codice 46.19.01 “Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza la prevalenza di alcuno” che è riferito agli Incaricati Agenti che lavorano con aziende di vendita diretta, e il codice 46.19.02 “Procacciatori d’affari di vari prodotti senza la prevalenza di alcuno” che è
codice generico a cui si riferiscono anche gli Incaricati abituali.
Chiaramente essendo già prevista una indennità specifica per la figura degli Incaricati alle Vendite a domicilio, vedi l’art. 9 dello stesso Decreto, il contributo a fondo perduto non riguarda la figura dell’Incaricato abituale.
Articolo 9 - Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite.
1. Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a 1.000 euro.
3. E' riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
d) Incaricati alle Vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 novembre 2020) e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
8. Le indennità di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro cumulabili. La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) entro il
15 dicembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
9. Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni di euro per l'anno 2020.
10. Le indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere richieste, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per l'erogazione dell'indennità seguiranno nostri aggiornamenti non appena avremo informazioni da INPS.
Qui il testo completo del DECRETO-LEGGE 30 novembre 2020, n. 157:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-30&atto.codiceRedazionale=20G00183&elenco30giorni=true