Come noto, a decorrere da Lunedì 19 dicembre, sono in vigore le disposizioni restrittive per il contrasto al Covid-19 nel periodo natalizio previste dal Decreto-Legge 18 dicembre 2020, n. 172.
Di seguito riportiamo una sintesi delle disposizioni.
1. Dal 21 dicembre al 6 gennaio è vietato ogni spostamento extra regionale, indipendentemente dalle disposizioni vigenti, eccezion fatta per:
- rientro presso residenza, domicilio, abitazione;
- motivi di necessità, salute, lavorativi;
- spostamenti verso seconde case, purché all’interno della medesima regione.
2. Nei giorni
24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020 (c.d. “zona rossa”).
NB: si ricorda che saranno sospese le attività di commercio al dettaglio (ad eccezione della vendita di generi alimentari e di prima necessità) e di ristorazione (salva la facoltà di asporto entro le 22 e di c.d. delivery senza limiti di orario).
È prevista la sospensione di alcune attività commerciali, compresa quella degli Incaricati.
3. Nei giorni
28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio si applicheranno su tutto il territorio nazionale le disposizioni di cui all’art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020 (c.d. “zona arancione”).
NB: si ricorda che saranno sospese le attività di ristorazione (salva la facoltà di asporto entro le 22 e di c.d. delivery senza limiti di orario).
È prevista la sospensione di alcune attività commerciali, ma la sospensione non riguarda l’attività degli Incaricati.
4. Nel periodo
24 dicembre – 6 gennaio è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
5. Nel medesimo periodo sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
A questo link, sono disponibili le FAQ del Governo in merito alle disposizioni vigenti.